Art. 11.

      1. L'articolo 476 del codice penale è sostituito dal seguente:

          «Art. 476. - (Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici). - Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a tre anni.
      Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da due a cinque anni».